33. Il Registro dei Trattamenti puņ contenere informazioni ulteriori rispetto a quelle obbligatorie?
Può essere riportata nel Registro dei Trattamenti qualsiasi altra informazione che la Scuola ritenga utile indicare (ad es. le modalità di raccolta del consenso, le eventuali valutazioni di impatto effettuate, l’indicazione di eventuali “referenti interni” individuati dalla Scuola in merito ad alcune tipologie di trattamento ecc.).